a.p.s. “L’Aquilone” | STATUTO

Articolo 1

È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “L’AQUILONE A.P.S.”, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L’utilizzo dell’acronimo APS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore in seguito CTS).

Articolo 2

L’Associazione ha sede attualmente in Formia, Via Pisciarello n. 29/35 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell’Associazione è illimitata salvo diversa deliberazione dell’assemblea con la maggioranza dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

SCOPO E ATTIVITA’

Articolo 4

L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci.

L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 CTS.

L’Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone:

  1. di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
  2. di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
  3. lo sviluppo integrale della persona, con particolare attenzione agli emarginati;
  4. la rimozione di ogni ostacolo alla salute fisica e psichica delle persone, al pieno sviluppo della loro personalità nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno;
  5. la promozione e l’attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifici conduzioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L’Associazione potrà esercitare, a norma dell’atrt.6 CTS, attività diverse da quelle relative al fine istituzionale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata attraverso la cessione o l’erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 CTS.

Le previsioni contenute nel presente articolo, che risultano essere incompatibili con la qualifica di ONLUS, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L’Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lazio.

Tra le attività di interesse generale, di cui all’art.5 CTS, l’Associazione eserciterà le seguenti:

  • (lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  • (lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
  • (lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • (lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • (lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  • (lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • (lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • (lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, saranno concretamente esercitate le azioni seguenti:

  1. promozione, organizzazione, assistenza e gestione di comunità alloggio e di centri diurni per persone con disabilità psicofisica e mentale;
  2. promozione, organizzazione, assistenza e gestione di comunità alloggio e di centri diurni per persone in difficoltà sociali, psicosociali e di integrazione;
  3. assistenza domiciliare a persone con disabilità psicofisica e mentale ed agli anziani;
  4. promozione, organizzazione e gestione di seminari, studi, ricerche, convegni nel settore dei servizi sociali;
  5. tirocinio e formazione nell’ambito psicosociale, assistenziale e gestionale.

PATRIMONIO – ESERCIZI FINANZIARI

Articolo 5

Il patrimonio è costituito:

  • dai conferimenti degli associati;
  • dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti;
  • dai contributi (annuali o mensili) degli associati e dalle quote di iscrizione
  • da attività di raccolta fondi;
  • da rimborsi da convenzioni;
  • da ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, ai sensi dell’art. 8 comma 2 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Articolo 6

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 CTS e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.

ASSOCIATI FONDATORI – ORDINARI – ONORARI – SOSTENITORI

Articolo 7

Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono associati fondatori i firmatari dell’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.

Articolo 8

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all’Associazione, prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Articolo 9

Sono associati onorari le persone fisiche e giuridiche, gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Articolo 10

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 11

L’importo della quota d’iscrizione per i nuovi associati, nonché delle quote associative annuali dovute dai fondatori ed ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Articolo 12

Tutti gli associati sono impegnati ad osservare le disposizioni statutarie.

PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

Articolo 13

La qualità di associato si perde per mancato versamento della quota associativa annuale, morte, recesso o esclusione. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento della presentazione della richiesta, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.

L’esclusione dell’associato è deliberata dall’assemblea per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, ovvero su istanza dei due terzi degli associati fondatori ed ordinari. L’assemblea delibera l’esclusione con la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ASSEMBLEA

Articolo 14

L’assemblea è formata da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale che hanno diritto di voto, in ragione di un voto ciascuno.

Articolo 15

L’assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede o a mezzo fax e posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data della riunione, si riunisce in via ordinaria due volte all’anno e precisamente:

  • entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
  • entro il mese di novembre per approvare il bilancio di previsione ed il programma dell’esercizio successivo.

Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 16

L’assemblea si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo ovvero i due terzi degli associati fondatori ed ordinari ed in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Salve le diverse disposizioni di cui al presente Statuto, l’assemblea delibera a maggioranza semplice in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall’assemblea. Le deliberazioni sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dal Presidente, ovvero da un segretario designato durante l’adunanza dell’assemblea medesima.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso solo il rimborso delle spese documentate.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che si compone di cinque membri, compreso il Presidente, eletti a maggioranza assoluta dall’assemblea tra gli associati e dura in carica un triennio.

Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni e, pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente si riunisce:

  • in via ordinaria, nei mesi di aprile e novembre;
  • in via straordinaria su convocazione del Presidente.

In ogni caso il Consiglio delibera a maggioranza assoluta.

PRESIDENTE

Articolo 19

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione e dura in carica un triennio; il suo mandato è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile allo scadere del mandato.

Articolo 20

È prevista la costituzione di un “Comitato Scientifico e/o Culturale”, composta da tre membri effettivi più due supplenti, eletti anche tra le persone estranee all’Associazione. Essi durano in carica per il periodo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina. L’assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

Articolo 21

L’organo di controllo (o Collegio dei revisori), anche monocratico (o revisore unico), è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art.30 CTS.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati fondatori e ordinari.

Articolo 23

Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con maggioranza di due terzi degli associati.

Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art.9 CTS.

CONTROVERSIE

Articolo 24

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composta di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo, senza particolari prescrizioni di rito.

I componenti del Collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri.

La nomina del terzo componente, con funzioni di Presidente, verificatesi divergenze tra i due arbitri nominati dalle parti, sarà effettuata, su istanza dei due arbitri nominati dai contendenti, dal Presidente del Tribunale competente.

Il deliberato del Collegio arbitrale che agirà, senza formalità procedurali, quale amichevole compositore, vincola tutti gli associati, l’Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti, sin d’ora per allora, a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato.

RINVIO

Articolo 25

Per quanto non disciplinato dall’atto costitutivo e dagli articoli del presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 26

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 CTS, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X CTS.
  3. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di ONLUS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.

Finché l’Associazione risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e all’Anagrafe delle ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

  • svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L’Associazione ha inoltre l’obbligo di:

  • impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.